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Richiesta di voltura del Permesso di Costruire

Servizio Attivo

In base all'art. 11 del Dpr 380/2001 ''Testo Unico Edilizia'', ''il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo'' (ad esempio, usufruttuario, titolare di diritto di superficie o di diritto d'uso o di abitazione, titolare in base a mandato o delega da parte del proprietario, tutore o curatore, ecc.) ed ''è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa'' e, cioè, ai soggetti a cui viene trasferita la titolarità dell'immobile sia per causa di morte (successione), sia per atto tra vivi o provvedimento della pubblica autorità.



A chi è rivolto

A tutti

Descrizione

In base all'art. 11 del Dpr 380/2001 ''Testo Unico Edilizia'', ''il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo'' (ad esempio, usufruttuario, titolare di diritto di superficie o di diritto d'uso o di abitazione, titolare in base a mandato o delega da parte del proprietario, tutore o curatore, ecc.) ed ''è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa'' e, cioè, ai soggetti a cui viene trasferita la titolarità dell'immobile sia per causa di morte (successione), sia per atto tra vivi o provvedimento della pubblica autorità.

Come fare

Per il trasferimento del titolo edilizio è necessario, su domanda del nuovo soggetto legittimato, un provvedimento di voltura, previa verifica della sussistenza dei presupposti (anche in caso di successione)

ATTENZIONE: in mancanza di voltura, le opere poste in essere dall'acquirente del suolo o del fabbricato, quand'anche conformi al titolo edilizio originario, devono intendersi abusive in quanto realizzate in assenza di permesso di costruire e sono soggette, pertanto, alla sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (TAR Campania, Napoli, sez. II, 19/02/2018, n. 1064).

Cosa serve

Il Comune, all'esito dell'istruttoria, emette un provvedimento espresso che non ha valore costitutivo ma di accertamento del fatto oggettivo del subingresso, e non incide in alcun modo sul contenuto del titolo edilizio rilasciato, che rimane identico salvo l’aspetto soggettivo. La voltura non modifica i termini di validità e decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante o l'avente titolo ai contenuti dell'atto medesimo.

Cosa si ottiene

Richiesta di voltura del Permesso di Costruire

Tempi e scadenze

La domanda di voltura deve essere presentata entro 60 giorni dal subentro.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione della domanda

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

La domanda di voltura deve essere presentata entro 60 giorni dal subentro.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione della domanda

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Argomenti:Pagina aggiornata il 14/02/2024


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